Alberi caduti a causa del vento: non basta l’evento atmosferico ad escludere la responsabilità del custode

Impossibile catalogare l’episodio come frutto di caso fortuito senza dati scientifici di tipo statistico a supporto

Alberi caduti a causa del vento: non basta l’evento atmosferico ad escludere la responsabilità del custode

Pioggia e vento forte con conseguente caduta di alberi – alcuni pini di alto fusto – piantati lungo il ciglio di una strada statale: il richiamo all’eccezionalità dell’evento atmosferico non è sufficiente, da solo, per catalogare l’episodio come frutto di caso fortuito e per escludere ogni responsabilità del proprietario e gestore della strada.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 24158 del 28 luglio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’episodio verificatosi lungo via Appia in territorio campano.
Ad adire le vie legali è un imprenditore agricolo, il quale chiede la condanna di ‘ANAS’ per i danni cagionati al fondo (e all’azienda) di sua proprietà dalla caduta di quattro alberi di pino di alto fusto, piantati lungo il ciglio della strada statale via Appia.
Per i giudici di merito, però, la domanda di ristoro avanzata dall’imprenditore agricolo è priva di fondamento. Ciò soprattutto perché va esclusa, specifica il giudice d’Appello, la responsabilità di ‘ANAS’, essendo provata l’interruzione del nesso causale per caso fortuito, dovuto alle avverse condizioni atmosferiche. Su quest’ultimo punto si evidenzia che, in base ai dati meteorologici della Regione Campania, la zona di ubicazione del fondo era stata interessata, nella giornata del fattaccio, da un vento che soffiava a grande velocità, sufficiente ad abbattere piante non bilanciate nel rapporto tra chioma e radici.
In aggiunta, poi, il giudice d’Appello annota che l’evento non aveva avuto carattere isolato, in quell’occasione essendosi verificata la caduta di numerosi alberi sulla stessa strada e che era accertata la presenza di profonde buche site lungo i margini della carreggiata, in corrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini divelti.
Di conseguenza, secondo il giudice d’Appello, è provato che gli alberi non sono semplicemente caduti per il forte vento, ma che da esso sono stati sradicati, e che, quindi, non sono stati i limiti del tronco, delle radici o della chioma degli alberi a causarne la caduta, secondo la logica della causalità adeguata, ma le raffiche di vento eccezionalmente forti.
Questa visione viene censurata dai magistrati di Cassazione, i quali partono da un principio consolidato, secondo cui la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
A fronte di tale quadro, stante la natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità del custode, incombe sul danneggiato l’onere di allegare e provare la derivazione causale, in termini di eziologia immediata e diretta, del danno lamentato dalla cosa nella signoria del presunto responsabile, e ciò indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res. Per contro, la responsabilità del custode, come delineata dal Codice Civile, resta esclusa soltanto dal positivo accertamento dell’esistenza di un caso fortuito, ovvero di un fatto, naturale o umano (del danneggiato o di un terzo), estraneo alla relazione custodiale (ed alla sfera di dominio del custode), avente incidenza causale autonoma ed assorbente, tale cioè da escludere il nesso di derivazione tra la cosa ed il danno.
Passando al dettaglio dell’episodio oggetto del contenzioso, in merito alla possibile riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito, si è chiarito che affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Pertanto, il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un forte temporale, di un nubifragio o di una calamità naturale, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presentava al momento dell’evento atmosferico.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, non è, in primo luogo, significativa la quantità di alberi caduti nel medesimo contesto spazio-temporale. Ciò perché il dato, in sé e per sé considerato, non consente di trarre inferenze in ordine alla impetuosità del vento, occorrendo al riguardo tenere conto della natura, della tipologia, delle dimensioni e delle caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, degli alberi crollati al suolo, circostanze del tutto ignorate, invece, in Appello.
Parimenti irrilevante è la presenza di profonde buche in corrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini divelti. Si tratta, difatti, della rappresentazione di un posterius rispetto all’evento atmosferico in questione, cioè a dire dello stato dei luoghi successivo alla definitiva estirpazione degli alberi praticata dopo la loro caduta, operazione che non poteva non includerne l’intero apparato radicale e, in tal guisa, generare le evocate profonde buche, precisano i magistrati di Cassazione.
In definitiva, l’esistenza della esimente del caso fortuito per la eccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberi è stata ritenuta in difetto di elementi di prova concreti e specifici correttamente ricostruiti e, segnatamente, di dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto di localizzazione della res custodita.

news più recenti

Mostra di più...