Fatale alla società venditrice la mancata prova della consegna della merce al corriere

In generale, la rimessione al vettore o allo spedizioniere, da parte del venditore, delle cose da trasportare in luogo diverso ‘libera’ il venditore stesso

Fatale alla società venditrice la mancata prova della consegna della merce al corriere

La rimessione al vettore o allo spedizioniere, da parte del venditore, delle cose da trasportare in luogo diverso libera, per volontà di legge, il venditore stesso dall’obbligo della consegna, alla luce del Codice Civile, quando non vi sia contestazione né dell’avvenuta rimessione al vettore o allo spedizioniere dei pacchi contenenti la merce, né dell’integrità dei pacchi stessi.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 5002 del 5 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra una grossa società, operativa nel settore dell’oggettistica, e il titolare di una ditta individuale, contenzioso relativo al pagamento del compenso – per una cifra superiore ai 13mila euro – per la merce fornita dalla società alla ditta individuale.
Smentito in terzo grado, come già in Appello, l’originario decreto ingiuntivo emesso in favore della società.
I magistrati di Cassazione sottolineano che la previsione, fissata dal Codice Civile, secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell’inadempimento del vettore o dello spedizioniere.
Ma questo principio, osservano i magistrati di terzo grado, non è stato violato in Appello, laddove, invece, si è ritenuto, in ragione della contestazione proposta dal titolare della ditta individuale, che non vi fosse stata specifica contezza, anche all’esito delle generiche deposizioni testimoniali rese, che la merce dettagliatamente indicata nelle fatture commerciali poste a fondamento del procedimento monitorio fosse stata consegnata al corriere.
Segnatamente, non può ritenersi adeguatamente dimostrata, nella vicenda in esame, la consegna delle merci descritte nei documenti contabili azionati in via monitoria sulla base delle sole dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno genericamente riferito dell’affidamento del trasporto al corriere, senza essere stata mai offerta la relativa dimostrazione documentale.
In mancanza della prova specifica della consegna della merce al corriere, non può, dunque, operare la liberazione, prevista dal Codice Civile, dall’obbligo di consegna della merce. Infatti, ai fini dell’applicazione concreta della predetta norma (e della relativa presunzione iuris tantum) occorre la dimostrazione del relativo presupposto, e cioè della consegna della cosa compravenduta al vettore o spedizioniere, e l’onere della prova dell’avvenuta consegna incombe al venditore che intende liberarsi della responsabilità nei confronti del compratore.

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