Il concorso di colpa non esclude l’indennizzo per l’automobilista
Possibile optare per il cosiddetto risarcimento diretto, rivolgendosi alla propria compagnia assicurativa
Il condòmino deve però provare che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivino né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico per l’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio
Fondamentale appurare che la circolazione del veicolo non sia in concreto avvenuta in contrasto con la volontà del proprietario