Tempi lunghi per i lavori pubblici: niente risarcimento per il bar che ha perso clienti

Non decisivo, secondo i giudici, il riferimento alla contrazione dei guadagni, contrazione certificata dal ‘registro dei corrispettivi’

Tempi lunghi per i lavori pubblici: niente risarcimento per il bar che ha perso clienti

Tempi troppo lunghi per l’ultimazione dei lavori programmati dal Comune. A risentirne è un locale pubblico – un bar, per la precisione –, il cui accesso diventa complicato per i clienti. Nonostante tutto, però, e nonostante, soprattutto, la contrazione dei guadagni – contrazione certificata dal ‘registro dei corrispettivi’ –, il titolare non può ottenere dal Comune un ristoro economico.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 3655 del 17 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto successo circa venti anni fa in un piccolo paese in provincia di Lecce.
Tutto ha origine quando il Comune decide di effettuare alcuni lavori di rifacimento del manto stradale, con sistemazione di nuovo basolato. Il ‘cronoprogramma’ non viene però rispettato, e a risentirne è un locale pubblico, uno storico bar cittadino, che si trova proprio nell’area toccata dai lavori.
Su questo fronte il quadro tracciato dal titolare del bar è inequivocabile: i lavori, a decorrere dal mese di settembre 2006, hanno interessato un’intera piazza e, in particolare, dal mese di ottobre, la zona adiacente al locale, con conseguente chiusura della piazza e con annesso divieto di transito, e si sono protratti sino ai primi mesi dell’anno 2008, quasi due anni in più rispetto al ‘fine lavori’ previsto e deliberato dall’amministrazione comunale. Tra l’altro, nelle vicinanze della porta di ingresso al bar sono state poste delle reti metalliche a protezione degli scavi, con installazione dei ponteggi in legno, con conseguente impossibilità per gli avventori di accedere al locale.
Secondo il titolare del bar, quindi, il prolungarsi dei lavori ha provocato ingenti danni, con sviamento della clientela verso esercizi commerciali posti nelle vicinanze e più facilmente accessibili.
A chi addossare la responsabilità per tale situazione? Il titolare del bar non ha dubbi: è tutta colpa del Comune, destinatario, perciò, di una richiesta di risarcimento, a fronte delle ripercussioni negative subite a livello economico dal locale a seguito dell’illegittimo protrarsi dei lavori di rifacimento del basolato relativo alla piazza.
In primo grado, tale istanza viene accolta: il giudice del Tribunale condanna il Comune a corrispondere in favore del titolare del bar una somma equitativamente determinata in 8mila euro, a titolo di indennizzo per la subita diminuzione dei guadagni previsti e realizzati negli anni precedenti.
Questa decisione viene però completamente ribaltata in Appello, dove viene non ridimensionato bensì completamente negato il risarcimento ottenuto in Tribunale dal titolare del bar.
Decisivo in secondo grado è il riferimento alla mancata prova dei danni subiti dal locale a causa dei lavori in piazza.
Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal titolare del locale: anche per i giudici di terzo grado, difatti, non vi sono i presupposti per condannare il Comune.
Inefficace, in particolare, il riferimento, fatto dal legale che rappresenta il titolare del locale, alle risultanze delle prove testimoniali espletate durante l’istruttoria del primo grado di giudizio, ossia alle parole dei testimoni, i quali hanno confermato, osserva il legale, lo stato dei luoghi, la procrastinata difficoltà per i clienti di accedere all’esercizio commerciale, oltre che l’eccessiva durata dei lavori di rifacimento.
A fronte di tali elementi, però, i giudici di Cassazione mostrano di condividere l’ottica adottata in Appello, ottica secondo cui, pur essendo provati tanto l’eccessiva durata dei lavori quanto il disagio ad essi connesso, è decisiva la mancata prova dell’ammontare dei danni subiti dal locale.
Per essere precisi, non sono stati adeguatamente dimostrati i danni subiti dal locale e consistenti, secondo il titolare, nella contrazione dei guadagni – per il ridotto afflusso di clienti – rispetto ai periodi anteriori all’esecuzione dei lavori disposti dal Comune.
Assolutamente insufficiente, anche secondo i giudici di Cassazione, il richiamo al ‘registro dei corrispettivi’, che non può bastare, in sostanza, a provare le perdite subito dall’esercizio commerciale.
Per fare chiarezza, i magistrati di terzo grado condividono il ragionamento compiuto in Appello: il ‘registro dei corrispettivi’, quale documento di parte, consente, in mancanza di altra documentazione contabile e fiscale, di accertare unicamente la diminuzione dei ricavi ma non quella dei guadagni. Ma la diminuzione dei ricavi può comunque derivare da causa diversa da quella presa in considerazione nell’ipotesi in esame – ovverosia la riduzione della clientela legata alla difficoltà di accedere all’esercizio commerciale per i lavori in corso –, quale, ad esempio, la semplice scelta da parte del titolare dell’esercizio commerciale di effettuare meno acquisti con conseguenti incassi inferiori rispetto agli anni precedenti.
Inequivocabile, quindi, l’inadeguatezza del ‘registro dei corrispettivi’ a provare le perdite subite, da un lato, e l’assenza di cause diverse da quelle ricollegabili ai lavori, dall’altro, per la riduzione della clientela, spiegano i magistrati di Cassazione, i quali aggiungono che, invece, la società avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria a provare adeguatamente il calo dei ricavi e la relativa causa ipotizzata.
Tirando le somme, quindi, niente risarcimento da parte del Comune in favore del titolare del bar, nonostante, però, i lavori si siano protratti di quasi due anni rispetto al ‘fine lavori’ stabilito in origine e nonostante tale ritardo sia imputabile esclusivamente alla colpevole negligenza del Comune e nonostante si sia appurato che, all’epoca, il dedalo di ponteggi, barriere, reti metalliche e passerelle, arrabattato per consentire una sorta di transitabilità alla piazza, nonché la chiusura al traffico ed il divieto di sosta imposto in costanza dei lavori erano circostanze senza ombra di dubbio idonee a dirottare i clienti del bar verso più sicuri e comodi punti di ristoro.

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