Vincite da giochi d’azzardo in altri Paesi dell’Unione Europea: no alla tassazione come redditi diversi

Per i giudici non ci sono dubbi: il regime di tassazione delle vincite non può essere diverso se esse siano conseguite in Italia o in altro Paese aderente all’Unione Europea

Vincite da giochi d’azzardo in altri Paesi dell’Unione Europea: no alla tassazione come redditi diversi

In materia di imposte sui redditi, le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell’Unione Europea non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto a redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, della libera prestazione dei servizi nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi, giustificandosi un diverso trattamento solo in presenza di comprovati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Di conseguenza, il regime di tassazione delle vincite, al netto delle trattenute alla fonte che è onere di parte contribuente dimostrare, non può essere diverso se esse siano conseguite in Italia o in altro Paese aderente all’Unione Europea, ovvero in altro Paese che abbia concluso specifica convenzione, donde si possa parlare di spazio fiscale unitario.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 2243 del 3 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la battaglia tra il Fisco e un giocatore professionista di poker.
Due i successi del pokerista che richiamano l’attenzione del Fisco: in un primo caso, partecipa ad un torneo di poker a Varsavia, riscuotendo una vincita superiore a 150mila euro, non dichiarata al Fisco italiano; in un secondo caso, partecipa ad analogo torneo in Las Vegas, vincendo poco più di 26mila euro, parimenti non dichiarati in Italia.
All’esito di controlli su ampia scala, tesi a contrastare l’evasione fiscale sul gioco d’azzardo internazionale, nel settembre 2011 viene formato ‘processo verbale di constatazione’ dalla Guardia di Finanza, cui segue avviso di accertamento sintetico con ripresa a tassazione, quale reddito diverso, delle somme incassate dal pokerista.
A dare legittimità all’atto impositivo, avversato, ovviamente, dal contribuente, provvedono i giudici tributari, i quali confermano la ripresa a tassazione operata dal Fisco.
Di diverso parere, invece, i magistrati di Cassazione, i quali, ragionando sul sistema italiano di tassazione dei proventi di vincita all’estero, chiariscono che il regime di tassazione delle vincite, al netto delle trattenute alla fonte che è onere di parte contribuente dimostrare, non può essere diverso se esse siano conseguite in Italia o in altro Paese aderente all’Unione Europea, ovvero in altro Paese che abbia concluso specifica convenzione, donde si possa parlare di spazio fiscale unitario.
Più precisamente, si è affermato che le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell’Unione Europea non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi, ma ciò non riguarda vincite ottenute nei Paesi extra Unione Europea.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati di Cassazione richiamano quanto stabilito a livello europeo, e cioè che va ‘censurata’ la normativa di uno Stato membro che assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri ed esoneri invece dall’imposta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.

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