Amministrazione di sostegno: misura legittima solo se la persona è impossibilitata a provvedere ai propri interessi

Esclusa la configurabilità in diritto di un’amministrazione di sostegno ‘ad intermittenza’, cioè meramente potenziale per far fronte ad una ipotetica, futura e meramente eventuale compromissione delle capacità fisiche del beneficiario

Amministrazione di sostegno: misura legittima solo se la persona è impossibilitata a provvedere ai propri interessi

L’amministratore di sostegno non è un badante: misura necessaria solo se vi è l’impossibilità per la persona di provvedere ai propri interessi. Stop, quindi, all’idea che l’amministratore di sostegno possa essere una sorta di badante in versione professionale.
Questo il succo del provvedimento con cui i giudici (ordinanza numero 3133 del 12 febbraio 2026 della Cassazione) hanno confermato la revoca dell’amministrazione di sostegno richiesta ed ottenuta, in una prima fase, da un uomo con grossi problemi di salute.
Protagonista della singolare vicenda è un uomo – Flavio, nome di fantasia –, il quale si presenta in Tribunale e chiede la nomina di un amministratore di sostegno che possa aiutarlo nel compimento degli atti amministrativi, stante la propria incapacità di provvedervi autonomamente in ragione delle patologie da cui è affetto e che talvolta ne limitano la capacità di movimento, costringendolo di sovente a ricoveri ospedalieri. Richiesta, quella di Flavio, prontamente accolta dal giudice tutelare, il quale emette il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno ma, allo stesso tempo, impone talune limitazioni alla capacità di agire di Flavio, prevedendo, in particolare, che egli non possa stipulare prestiti o effettuare prelievi senza la rappresentanza dell’amministratore e che non possa compiere autonomamente alcun atto, eccezion fatta per gli atti personalissimi e le piccole spese della quotidianità, da affrontare con il denaro messogli a disposizione dall’amministratore stesso.
Queste limitazioni vengono mal digerite da Flavio, che richiede una parziale modifica dei poteri e delle condizioni delineate dal giudice tutelare, in quanto, a suo dire, le patologie da cui è affetto non influiscono in alcun modo sulla sua capacità di determinarsi liberamente e di compiere, con la necessaria attenzione e responsabilità, le attività necessarie all’amministrazione del proprio patrimonio, inficiando esclusivamente la sua capacità di movimento. Questa volta, però, il giudice tutelare respinge la correzione di rotta richiesta da Flavio. Ciò perché, in sostanza, Flavio chiede, secondo il giudice tutelare, la libertà di poter gestire il proprio patrimonio e la propria quotidianità di vita senza interferenza alcuna da parte dell’amministratore di sostegno – individuando quest’ultimo quale mero rappresentante ad acta – e, conseguentemente, sottraendo altresì detta attività gestoria al controllo del giudice tutelare.
Per Flavio la battaglia non è affatto conclusa. Ecco spiegata la sua decisione di proporre reclamo in Tribunale, chiedendo nuovamente l’eliminazione delle limitazioni poste alla sua capacità di agire.
Anche per il giudice del Tribunale, però, non ci sono i presupposti per ridurre il margine di manovra dell’amministratore di sostegno nominato su richiesta di Flavio.
A sorpresa, però, il giudice del Tribunale compie un ulteriore passo: revoca direttamente la nomina dell’amministratore di sostegno. Chiara la linea alla base di tale decisione: in primo luogo, va esclusa la possibilità di un’amministrazione di sostegno ‘ad intermittenza’, giacché la capacità di agire sarebbe, di fatto, esercitata da due distinti soggetti, con possibile compimento di atti tra loro divergenti o, addirittura, confliggenti, nonché confusione nei rapporti con terzi in ragione della difficoltà di stabilire a chi, in un dato momento, spetti l’esercizio della capacità. Vieppiù, una siffatta ipotesi renderebbe altresì impossibile il controllo da parte del giudice tutelare. Un medesimo risultato potrebbe, invece, essere meglio realizzato mediante il conferimento ad un soggetto terzo di una procura generale.
Andando poi nei dettagli, il giudice del Tribunale esclude vi siano i presupposti di legge per l’apertura di un’amministrazione di sostegno in favore di Flavio, stante l’assoluta assenza di patologie di carattere psichiatrico ovvero di patologie fisiche che gli impediscano di provvedere autonomamente ai propri interessi. Invero, benché Flavio sia indubbiamente affetto da una pluralità di malattie, non vi è evidenza che tali patologie si siano tradotte in una menomazione fisica tale da incidere sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi. Né, precisa il giudice, può disporsi un’amministrazione di sostegno potenziale, per far fronte ad un’ipotetica, futura e meramente eventuale compromissione delle capacità fisiche del beneficiario.
A fronte delle obiezioni sollevate in Cassazione da Flavio, però, i magistrati confermano la revoca dell’originario provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno.
In premessa, viene osservato che il Codice Civile riconosce il potere di procedere d’ufficio alla revoca dell’amministrazione di sostegno in presenza del venir meno dei suoi presupposti in attuazione del favore per la minor incisione possibile sull’autodeterminazione della persona.
Ragionando in questa ottica, i giudici di terzo grado partono da un punto fermo: l’amministrazione di sostegno, avendo lo scopo di offrire, a chi si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento che sacrifichi al minimo la sua capacità di agire, presuppone che il giudice verifichi, da un lato, le competenze della persona e, dall’altro, le sue carenze, per perimetrare i compiti e i poteri dell’amministratore, in relazione ai deficit di capacità del beneficiario.
Se questa è la prospettiva legata all’amministrazione di sostegno, allora è corretta, secondo i giudici di Cassazione, la valutazione compiuta in Tribunale, laddove si sono concretamente ricostruite le condizioni di salute di Flavio, la natura e la durata dei ricoveri che, a suo avviso, potrebbero giustificare la nomina di un amministratore di sostegno per ovviare alle conseguenti limitazioni della sua capacità di deambulare e di spostarsi e si è poi ritenuto di essere al di fuori del perimetro normativo dell’applicabilità della disciplina normativa relativa alla necessità di nomina dell’amministratore di sostegno. Ciò in quanto è parso inesistente, nei confronti del beneficiario, il requisito attuale della menomazione fisica stabilmente presente in un dato periodo e tale da inficiarne la capacità di provvedere da solo ai propri interessi.
In particolare, il Tribunale ha escluso – correttamente, secondo i giudici di Cassazione – la configurabilità in diritto di un’amministrazione di sostegno ‘ad intermittenza’, cioè meramente potenziale per far fronte ad una ipotetica, futura e meramente eventuale compromissione delle capacità fisiche del beneficiario.
Su questo fronte, difatti, il legislatore ha previsto la possibilità, Codice Civile alla mano, di designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed in previsione della propria eventuale futura incapacità, un amministratore di sostegno, ma si tratta di fattispecie diversa da quella della designazione all’attualità qual è quella, riguardante Flavio, su cui il Tribunale ha deciso a seguito di richiesta, proprio da parte di Flavio, di modifica delle limitazioni impostegli in origine.
Per i giudici di Cassazione è assolutamente corretta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, conclusione basata su una valutazione di fatto tesa a valorizzare gli elementi istruttori emersi, fra cui la durata di dieci e sette giorni dei due soli precedenti ricoveri di Flavio e conforme all’interpretazione consolidata della natura e della funzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.
In generale, difatti, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per l’amministrazione di sostegno deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario sia rispetto all’incidenza di quelle condizioni sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare, ricordano i magistrati di Cassazione.
Ampliando l’orizzonte e per una maggiore chiarezza, poi, i giudici di terzo grado chiariscono che l’amministrazione di sostegno non è uno strumento di aiuto materiale rispetto alle esigenze prospettate da Flavio, che ha dichiarato di voler essere affiancato con qualcuno che vada presso i vari uffici (banca, posta, spesa) nelle giornate in cui le condizioni di salute fisica non glielo permettono. Si tratta di difficoltà ipotetiche ed a carattere discontinuo, oltre che non aventi carattere irreversibile. Peraltro, la stessa richiesta di modifica avanzata da Flavio, e motivata dalla sussistenza della capacità di autodeterminarsi e dal rifiuto delle ordinarie limitazioni conseguenti alla nomina dell’amministratore di sostegno, evidenzia condizioni psico-fisiche che esprimono una condizione di autonomia di decisione e di giudizio ad ampio spettro.
Tirando le somme, con principio ad hoc, e confermando la revoca dell’amministrazione di sostegno riconosciuta in origine a Flavio, i giudici di Cassazione sanciscono che l’amministrazione di sostegno, pur essendo un istituto flessibile e ritagliato sulle esigenze del beneficiario, richiede, tuttavia, ed imprescindibilmente, l’attualità dell’impossibilità, anche parziale o temporanea, in ragione della menomazione fisica o psichica di provvedere ai propri interessi.

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