Concessione demaniale e quantificazione del canone: può essere irrilevante l’errore del contraente
Il riferimento è a quando il contraente conclude l’accordo ignorando quelle norme imperative da cui derivano integrazione e modifica del regolamento contrattuale
Impossibile attribuire rilevanza all’errore del contraente che conclude il contratto ignorando l’esistenza delle norme imperative da cui derivano l’integrazione e quindi la modifica del regolamento contrattuale, attesa la mancanza del carattere negoziale delle clausole rispetto alle quali si è verificata una sostituzione legale.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 4566 dell’1 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla quantificazione e al pagamento del canone per una concessione demaniale, contenzioso che ha visto contrapposte una ‘Autorità portuale’ e due società private.
In Appello viene sancito, su precisa richiesta delle due società, l’annullamento dei contratti per vizio del consenso. Ciò perché, secondo il giudice, è plausibile ritenere, in ragione della rilevante differenza tra il canone indicato in contratto e quello effettivamente dovuto, che le società concessionarie siano cadute in errore circa il reale importo del canone e che, quindi, se fossero state a conoscenza dell’effettivo importo, non avrebbero stipulato i contratti in questione.
E tale errore era, secondo il giudice, anche riconoscibile dalla ‘Autorità portuale’, dato che il canone è fissato da norme imperative.
A questa decisione, però, la ‘Autorità portuale’ ribatte in Cassazione sostenendo sia illogico parlare di errore essenziale sull’ammontare del canone, poiché negli atti di concessione era ben specificato che il canone era stato quantificato in via provvisoria e salvo conguaglio, clausola che escludeva un affidamento tutelabile in ordine alla immodificabilità di tale corrispettivo. Peraltro, sempre secondo la ‘Autorità portuale’, dato che il canone è determinato da norme imperative e che esso è inserito di diritto nel negozio, non poteva nemmeno sussistere un errore, non essendo ammessa l’ignoranza inescusabile della legge.
Queste considerazioni vengono ritenute plausibili dai magistrati di Cassazione, poiché, osservano, nella vicenda in esame non si è trattato di errore ostativo o di errore vizio, ma di errore su una norma di diritto.
Com’è noto, l’errore di diritto rileva soltanto se concerne circostanze esterne che entrano in gioco esclusivamente nella veste di elementi soggettivi circa la convenienza del negozio. Deve, pertanto, escludersi che possa attribuirsi rilevanza all’errore del contraente che conclude il contratto ignorando l’esistenza delle norme imperative da cui deriva l’integrazione e quindi la modifica del regolamento contrattuale, attesa la mancanza del carattere negoziale delle clausole rispetto alle quali si è verificata una sostituzione legale.