Custodia di una imbarcazione: decennale il termine di prescrizione del diritto al compenso

Esclusa la prescrizione quinquennale, riservata alle prestazioni che costituiscono corrispettivo della controprestazione resa per periodi determinati e che maturano con il decorso del tempo divenendo esigibili alle scadenze convenute

Custodia di una imbarcazione: decennale il termine di prescrizione del diritto al compenso

A fronte di un contratto di rimessaggio, la prestazione di custodia ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto al compenso è quello ordinario decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salva diversa pattuizione delle parti in ordine alla periodicità nella corresponsione del compenso. Non si applica, pertanto, la prescrizione quinquennale, riservata alle prestazioni che costituiscono corrispettivo della controprestazione resa per periodi determinati e che maturano con il decorso del tempo divenendo esigibili alle scadenze convenute.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 25463 del 16 settembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in quel di Ischia in merito alla gestione di una imbarcazione.
In premessa, i giudici ricordano che il Codice Civile, nell’elencare le fattispecie che si prescrivono in cinque anni, vi comprende anche tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Dunque, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ad esempio, i corrispettivi degli affitti o delle locazioni, così come gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, sempre che si tratti di prestazioni che costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono e che maturano con il decorso del tempo, divenendo esigibili soltanto alle scadenze convenute e giustificandosi sia in quanto il rapporto, continuativo, richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell’avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia in quanto l’eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all’adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta.
Qualora, per contro, il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l’esecuzione possa essere frazionata nel tempo (si pensi al prezzo della compravendita, eventualmente pagabile a rate; alla restituzione in più soluzioni della somma mutuata, ecc.), il termine di prescrizione è, viceversa, quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali ed in particolare alle azioni di adempimento o di responsabilità.
In sostanza, per individuare il termine di prescrizione applicabile occorre avere riguardo alla prestazione concretamente dedotta in giudizio, non alla natura, tipica o atipica, del contratto da cui la prestazione deriva, se non nei limiti in cui tale natura si riverberi sulla prestazione controversa, dovendo valutarsi il concreto atteggiarsi del rapporto intercorso tra le parti.
Orbene, nel contratto di rimessaggio, la prestazione, che consiste nella custodia del bene, ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, analogamente a quanto accade per il sequestro giudiziario nell’ambito di un procedimento penale o per quello amministrativo, con la conseguenza che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salva naturalmente diversa pattuizione delle parti in ordine alla periodicità nella corresponsione del compenso.
Hanno, dunque, errato i giudici di merito allorché hanno ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione quinquennale, sostenendo che la prestazione fosse periodica e di durata e che la determinazione del compenso per annualità fosse stata suggerita dalla società, cui era stata affidata l’imbarcazione, nell’indicare la richiesta di pagamento divisa per annualità, senza verificare, in concreto, se il contratto stabiliva una periodicità nella corresponsione del compenso, giacché soltanto in quest’ultima ipotesi il termine prescrizionale del diritto al compenso sarebbe stato quinquennale, mentre avrebbe dovuto altrimenti applicarsi quello ordinario decennale.

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