Riduzione della capacità lavorativa: necessaria la prova della contrazione del reddito
Per i percettori di redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, poi, è necessaria la considerazione di un arco temporale triennale per verificare l’effettivo prodursi di una diminuzione reddituale in nesso causale con il sinistro, attraverso il raffronto di documenti dimostrativi del reddito percepito in tale periodo

La riduzione della capacità lavorativa specifica rappresenta un danno patrimoniale da lucro cessante che richiede la dimostrazione della concreta attività lavorativa svolta dal danneggiato anteriormente al sinistro e la prova della contrazione del reddito prima percepito. Per i percettori di redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, poi, è necessaria la considerazione di un arco temporale triennale per verificare l’effettivo prodursi di una diminuzione reddituale in nesso causale con il sinistro, attraverso il raffronto di documenti dimostrativi del reddito percepito in tale periodo, mentre la mera produzione della dichiarazione dei redditi concernente l’anno del sinistro non assolve l’onere probatorio posto a carico del danneggiato di provare l’esistenza di un decremento patrimoniale patito in epoca successiva ed in causale conseguenza rispetto al sinistro.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 11386 del 30 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un incidente che ha coinvolto due ciclomotori. In particolare, uno dei due conducenti – l’altro non è stato identificato –, sbalzato al suolo a causa dell’impatto, ha riportato serie lesioni personali, con residuati postumi permanenti, e ha perciò presentato istanza risarcitoria ad hoc.
Riflettori puntati, però, soprattutto sull’indennizzo previsto per il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, indennizzo quantificato in quasi 39mila euro in primo grado ma negato in secondo grado, a fronte della mancata prova circa un effettivo decremento reddituale ascrivibile al sinistro.
Sulla stessa falsariga dei giudici di secondo grado, infine, anche i magistrati di Cassazione, poiché il soggetto danneggiato ha dichiarato di svolgere attività di ingegnere libero-professionista nonché amministratore della propria impresa di costruzioni, ma ha prodotto in giudizio una documentazione non sufficiente, in quanto consistente nel solo ‘modello Unico’ relativo all’anno di verificazione del sinistro ma senza le dichiarazioni reddituali degli anni immediatamente precedenti e seguenti il sinistro, ad asseverare un effettivo decremento reddituale imputabile al fatto.
Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici di terzo grado ribadiscono che la riduzione della capacità lavorativa specifica rappresenta un danno patrimoniale suscettibile di autonomo risarcimento qualora provochi una riduzione degli introiti del soggetto leso: ciò postula – ed il relativo onere grava sulla parte che invoca il ristoro – la dimostrazione della concreta attività lavorativa svolta dal danneggiato anteriormente al sinistro e la contrazione (o l’annientamento) del reddito prima percepito. Necessario, in sostanza, il verificarsi di un vulnus, concreto e tangibile, al patrimonio del danneggiato. Più specificamente, qualora siffatto danno sia patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito, la sua liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo non già il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale), bensì il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi in modo adeguato con i documenti attestanti il reddito pregresso (dichiarazioni dei redditi, buste paga et similia) e quello perduto.
Tirando le somme, è necessaria la considerazione di un arco temporale, stabilito dal legislatore in misura triennale, onde verificare l’effettivo prodursi, in eziologico nesso di derivazione causale con il sinistro, di una diminuzione reddituale a scapito della vittima, attraverso il raffronto di documenti dimostrativi del reddito percepito in tale spatium temporis, e tanto per i percettori di redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.